Cass. Civ. Sezioni Unite, 27 aprile 2022, n. 13143
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasione.
