Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022 n. 5
L’Adunanza plenaria spiega le ragioni del permanere, nella nuova dimensione economico-finanziaria delle farmacie, del divieto di commistione tra attività farmaceutica ed esercizio della professione medica, legate, per un verso, alla tutela della concorrenza e, per altro verso, al contenimento del consumo farmaceutico e della spesa sanitaria.
Afferma che, da una parte, la partecipazione di una casa di cura, che offre prestazioni mediche composite e nel cui ambito si prescrivono medicinali, ad una società che ha la titolarità di una farmacia e che come tale dispensa e rivende medicinali previa prescrizione medica, rende possibile una integrazione verticale di beni ed attività con una potenziale confusione di ruoli tra domanda ed offerta, suscettibile di determinare privilegi ed abusi di posizione, oltre che conflitti di interesse.
Dall’altra, il rischio è che la commistione tra le due attività in capo al medesimo centro decisionale – eludendo oltre tutto il vincolo dell’oggetto sociale che si vorrebbe esclusivo – possa determinare un esubero nel consumo farmaceutico, con evidenti riflessi anche sulla spesa pubblica (v. su tale aspetto, anche Corte Giust., Grande sez., 19 maggio 2009, in causa 531/06 al punto 57).
Conseguentemente, ravvisa nella fattispecie l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo della legge 362/1991, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia. Né serve distinguere in ragione della natura e della incidenza della singola partecipazione, essendo la disposizione di legge sufficientemente chiara nel legare questa incompatibilità alla partecipazione in quanto tale, nella misura in cui ad essa si correla comunque la prospettiva di ricavarne degli utili.
Sulla base di dette considerazioni, afferma i seguenti principi di diritto:
“i) la nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia;
(ii) una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.”
Gestione di farmacia: divieto di commistione tra attività farmaceutica ed esercizio della professione medica. La società composta da sanitari non può gestire una farmacia
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