Difetto assoluto di giurisdizione per alterazione strutturale dell’organo giudicante

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Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 18 gennaio 2022 n. 1395
La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, in tema di giurisdizione ha affermato il seguente principio di diritto: “un vizio di giurisdizione – e non semplicemente di procedura – è configurabile esclusivamente quando ci si trovi di fronte ad una alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero, non potendosi per contro configurare un difetto assoluto di giurisdizione quando l’esistenza di irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante non determina un deficit di legittimazione così radicale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l’organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale.
L’ordinanza ricorda inoltre che i motivi inerenti alla giurisdizione ricomprendono tanto le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, allorché il Consiglio di Stato affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), quanto in quelle di difetto relativo di giurisdizione, sussumibili nelle ipotesi nelle quali il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.