Legittimazione ad agire degli amministratori e/o soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia

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Cons. Stato, Adunanza plenaria, 28 gennaio 2022, n. 3
Il Consiglio di Stato ha affermato il seguente principio di diritto: “gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento”.
I suddetti soggetti sono estranei alla relazione intersoggettiva tra destinatario dell’atto e pubblica amministrazione; condizione inidonea a far sorgere situazioni di interesse legittimo e a configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire nei confronti del provvedimento di interdittiva antimafia.
Il decreto prefettizio può essere impugnato dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti, e quindi, dal destinatario dell’atto, e cioè dalla società, in quanto solo il destinatario subisce la lesione immediata e diretta alla sua posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo che consente il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a..
Gli amministratori e/o soci possono subire un pregiudizio riflesso per effetto di un diverso rapporto (di natura contrattuale o di altro tipo) che li lega al destinatario diretto del provvedimento (la società). Detto pregiudizio non può sorreggere la legittimazione ad impugnare, ma solo, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità e ricorrendone i presupposti, un intervento in giudizio.