Cons. Stato, Sez. III, sent. 22 luglio 2021 n. 5517
Il Consiglio di Stato ha chiarito che nell’ipotesi in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto l’affitto di ramo di azienda trovi applicazione la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura. Ha chiarito la Sezione che l’affitto d’azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l’affittuario/cessionario in condizione di potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale; l’atto di cessione di azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente, atteso che sono certamente riconducibili al patrimonio della società o dell’imprenditore cessionari. E’, pertanto, legittima la verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione anche oggettivi in capo all’affittuaria delle aziende di un RTI che ha presentato l’offerta.
