Il patrocinio in giudizio è estraneo al Codice dei contratti pubblici

pubblicato in: Approfondimenti

Corte dei Conti, Lazio, Sez. Giurisdizionale 8 giugno 2021, n. 509

Nell’ambito di un giudizio di responsabilità erariale nei confronti di alcuni dirigenti di una società pubblica, in relazione ad una serie di affidamenti di incarichi professionali ad alcuni legali esterni, avvenuti in assenza di una procedura comparativa, il giudice contabile ha rigettato la domanda ravvisando la legittimità degli affidamenti effettuati, ritenendo non necessaria una procedura concorrenziale per l’affidamento dei contratti finalizzati alla sola difesa giudiziale. In particolare, il Collegio ha affermato il principio secondo il quale, ai sensi dell’attuale Codice dei contratti pubblici, l’affidamento di un servizio legale da parte di una pubblica Amministrazione non è soggetto ad una procedura comparativa, laddove questo abbia ad oggetto “un singolo incarico di patrocinio occasionato da puntuali esigenze di difesa”. A tal fine, ha distinto l’attività di assistenza e consulenza giuridica (caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla durata) qualificabile come appalto di servizi, dall’incarico finalizzato alla sola difesa tecnica; quest’ultimo ascrivibile ai contratti di prestazione d’opera intellettuale, con la prevalenza dell’elemento fiduciario, in ragione dei quali tali incarichi restano esclusi dall’ambito di applicazione del Codice.

Anche in sede eurounitaria, d’altro canto, si è data dirimente rilevanza al carattere fiduciario delle prestazioni in esame: “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente (…) potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (così, C-265/18 del 6 giugno 2018)