Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

pubblicato in: Approfondimenti

Ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. VIII, 12 dicembre 2023, C-407/2023
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su un’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, Sez. V, ha affermato che secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C 558/18 e C 563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
Chiarisce che poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C 430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
A tal riguardo, evidenzia che le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferitogli dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta, infatti, alla Corte assicurare che tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C 570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).
I requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C 19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C 208/20 e C 256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).