Inammissibilità dell’istanza cautelare monocratica per superamento dei limiti dimensionali

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Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, decreto n. 104 del 4 aprile 2023

La violazione dei limiti dimensionali, anche in sede di tutela cautelare monocratica, obbliga il giudice a non tenere conto delle parti eccedenti, non potendosi ritenere, in virtù dei principi di terzietà del giudice e di parità delle parti, che il giudice stesso sia semplicemente titolare di una facoltà in tal senso.
E’ stato al riguardo affermato che – sebbene l’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione” – i fondamentali principi di terzietà e di imparzialità del giudice inducono necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati. Sono fatte salve le facoltà “riparatorie” concesse dall’art. 7, comma 1, del D.P.C.S. 22 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2017, n. 2), secondo periodo.