Difetto assoluto di giurisdizione e contributo straordinario ai sensi del D.L. 21 marzo 2022 n. 21

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T.A.R. del Lazio, Sez. II Ter sentenza n. 15144 del 16 novembre 2022

Il TAR del Lazio ha definito il ricorso avverso l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante “Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza” e della successiva Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 23 giugno 2022 dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione.
In punto di qualificazione del tributo, viene ritenuto che, secondo la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità “una fattispecie deve ritenersi “di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”.
Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo debbono essere individuati nei seguenti elementi tipizzanti:
– “la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale”;
– “la doverosità della prestazione, che comporta un’ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico”;
– “la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti”;
– “il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore”.
Elementi tutti ritenuti sussistenti nel caso esaminato, posto che:
(i) il prelievo è disposto da una norma avente forza di legge; (ii) non è dubitabile la definitività della prestazione patrimoniale; (iii) non vi è alcuna controprestazione in rapporto sinallagmatico con i versamenti del contributo; (iv) quest’ultimo si propone di colpire un indice di capacità contributiva, individuato dall’art. 37 comma 2 nell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferite a un preciso e determinato lasso temporale; (v) lo scopo del prelievo è compiutamente espresso nell’incipit del primo comma dell’art. 37, ed è costituito dal contenimento, per le imprese ed i consumatori, dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.
Ciò chiarito, ai fini della ammissibilità del ricorso, il TAR passa in rassegna la natura degli atti impugnati per verificare se gli stessi siano assoggettabili alla giurisdizione amministrativa oppure a quella tributaria, oppure, ancora, se essi costituiscano atti non impugnabili davanti ad alcun plesso giurisdizionale.
A tal fine, il TAR esclude la natura regolamentare degli atti per la mancanza della competenza in capo all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 300 del 1999, oltre che per difetto di sussistenza dei caratteri tipici dell’atto regolamentare, ossia la natura innovativa, che caratterizza i regolamenti, insieme alla generalità e all’astrattezza.
Neppure viene ritenuta la sussistenza dei requisiti degli atti amministrativi generali, che sono espressione di potestà amministrativa di natura gestionale e sono rivolti alla cura concreta d’interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati ma individuabili in un momento successivo.
Viene, inoltre, esclusa la natura di atto impositivo in quanto detti atti sono esclusi dal catalogo di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Sulla base di dette argomentazioni, il TAR ha ritenuto insussistente sia la giurisdizione del giudice ordinario che quella del giudice amministrativo.