Cassazione Civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19229 del 15 giugno 2022
Con l’ordinanza in commento la Corte afferma i seguenti principi di diritto:
(a) qualsiasi tipo di danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito;
(b) la percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può mai stabilirsi “in via equitativa”, ma va determinata con corretto criterio medico-legale, e in base ad un bareme redatto con criteri di scientificità; il bareme approvato con D.M. 3 luglio 2003 possiede tale requisito”.
In particolare, la Suprema Corte ritiene non condivisibile l’assunto che quando non sia applicabile una legge ad hoc, la determinazione del grado di invalidità permanente causato da un fatto illecito possa avvenire “in via equitativa”.
Precisa che l’art. 1226 c.c. consente al giudice di provvedere equitativamente alla liquidazione del danno, non all’accertamento dei fatti; e lo stabilire quale sia il grado percentuale di invalidità residuato ad una lesione personale costituisce accertamento d’un fatto, non liquidazione d’un danno.
La Corte chiarisce che la determinazione del grado di invalidità permanente non ha nulla a che vedere con l’equità, poiché essa deve avvenire con criteriologia medico-legale, e sulla base di barème aggiornati e condivisi dalla comunità scientifica medico-legale (Sez. 3 -, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021). Con precedenti pronunce la Corte aveva stabilito che “l’accertamento concreto del grado percentuale di invalidità permanente sono (…) estranei i concetti di equità e di iniquità” (Sez. 3 -, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 5437 del 08/03/2011).
