Nullità parziale del negozio fideiussorio a valle di intese restrittive della concorrenza

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Cass. SS.UU. sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994

In tema di invalidità dell’atto di fideiussione a valle di un contratto contenente un’intesa restrittiva della concorrenza, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto:
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La Suprema Corte, dopo aver esaminato le diverse soluzioni interpretative individuate dalla dottrina e giurisprudenza in ordine agli effetti dell’invalidità del negozio a monte sul negozio a valle, ha ritenuto che la tesi più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia quella che trattasi di “nullità parziale”. Chiarisce, infatti, la inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust ed afferma l’utilità del rimedio a salvaguardare il principio generale di “conservazione”, per quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale ancorché difformi dallo schema legale; e ciò “a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità”. La Suprema corte precisa, poi, che – stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza – i contratti a valle sono integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest’ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell’intesa a monte dichiarate nulle dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza restrittiva della concorrenza.