Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271
Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito l’ammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità, ha affrontato lo specifico caso relativo alla possibilità per un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per sopperire alla carenza del requisito di qualificazione.
Il Collegio ha ribadito la natura soggettiva del requisito della certificazione di qualità e ha precisato che in conformità con direttive eurounitarie, debba ammettersi, in via di principio, che l’avvalimento si configuri quale “istituto generalmente praticabile laddove non espressamente vietato” e quindi ammissibile “per soddisfare la richiesta relativa al possesso di ogni tipologia di requisito tecnico-professionale (oltre che economico-finanziario), fatta eccezione per le esclusioni e le limitazioni esplicitate per via normativa”.
Ha inoltre precisato che la natura c.d. “inscindibile” della certificazione non consente che il medesimo certificato di qualità possa essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria (nel caso di specie impresa ausiliaria) e dalla mandante (nel caso di specie la mandante). In tale caso, il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada la peculiarità dell’avvalimento della certificazione di qualità consiste piuttosto nell’indispensabilità che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità”.
Le suddette conclusioni non si applicano laddove l’ausiliaria sia esterna al raggruppamento oppure nel caso in cui “la certificazione di qualità è richiesta dalla legge di gara per una determinata categoria di lavori o di servizi, per l’esecuzione della quale una soltanto delle imprese del raggruppamento si sia impegnata”, come nel caso di RTI di tipo verticale.
