Accordi quadro: principi applicabili

pubblicato in: Approfondimenti

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 17 giugno 2021, n. C-23/20

 

In materia di accordi quadro, la Corte di Giustizia ha affermato che i principi di trasparenza e di parità di trattamento ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice si limiti a comunicare informazioni parziali sull’oggetto e sulla portata, prevista sul piano quantitativo e/o finanziario, di un accordo quadro. Il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro (ai sensi dell’art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24),

Inoltre, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, quanto il principio di trasparenza che ne deriva, implicano che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nella legge di gara, così da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte dei partecipanti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione.