Corte di Giustizia dell’Unione Europea 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18
Con la sentenza del 15 aprile 2021 nelle Cause riunite C-798/18 e C-799/18 la Corte di Giustizia afferma il seguente principio di diritto:
Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.
I ricorrenti dei procedimenti principali sostengono dinanzi al giudice a quo (TAR del Lazio) che i decreti ministeriali 16 e 17 ottobre 2014 attuativi dell’articolo 26, commi 2 e 3 del DL n. 91/2014, convertito dalla legge 116/2014 in materia di revisione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e delle relative modalità di pagamento hanno inciso negativamente sui rapporti in corso già definiti dai provvedimenti concessori e dalle relative convenzioni stipulate con il GSE, con lesione del legittimo affidamento.
La Corte afferma che detta normativa modificativa del regime di sostegno mediante riduzione delle tariffe con efficacia retroattiva non contrasta con il diritto dell’Unione e con i principi comunitari di certezza del diritto e del legittimo affidamento.
In particolare, i giudici comunitari ritengono che la tutela al diritto di proprietà sancita dall’art. 17 paragrafo 1 della Carta non verte su semplici opportunità commerciali, a carattere aleatorio, bensì su diritti aventi valore patrimoniale da cui scaturisce una posizione giuridica acquisita che ne consenta l’esercizio. La Corte si è fatta carico di stabilire se la tutela dell’art 17 possa estendersi agli incentivi non ancora erogati ma assegnati nell’ambito di un regime di sostegno e se gli stessi presentino o meno un carattere patrimoniale. A tal fine, premettendo che la nozione di “beni” possa estendersi ai valori patrimoniali, compresi i crediti, ha ritenuto che ai fini della tutela ex art 17 il diritto alla percezione degli incentivi debba costituire una posizione giuridica acquisita. Prosegue chiarendo che un reddito futuro può essere considerato un “bene” solo se è stato percepito, se è oggetto di un credito ovvero in presenza di circostanze che possano fondare in capo all’interessato un legittimo affidamento di conseguirne il valore patrimoniale.
Ora, alla luce della giurisprudenza comunitaria, il principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone da un lato che le norme siano chiare e precise, dall’altro che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, soprattutto quando possano avere effetto sfavorevole, così che gli stessi siano nelle condizioni di regolare la loro attività.
Ferme restando le verifiche del giudice a quo, la Corte ha ritenuto che la normativa in esame fosse tale da indicare sin dall’inizio agli operatori economici prudenti e avveduti che il regime degli incentivi applicabile agli impianti fotovoltaici poteva essere adattato o addirittura soppresso dalle autorità nazionali in ragione di determinate circostanze. In particolare, i contratti con il GSE riservavano all’ente il diritto di modificare unilateralmente le condizioni per l’erogazione degli incentivi. La Corte aggiunge che le misure previste all’art. 26, commi 2 e 3 del D.L. 91/2014 non incidono sugli incentivi già erogati ma unicamente su quelli previsti ma non ancora dovuti, di talché dette misure non sono retroattive, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi. Ne discende che per la Corte il diritto fatto valere dai gestori di impianti fotovoltaici interessati di beneficiare degli incentivi di cui ai procedimenti principali in modo immutato per l’intera durata delle convenzioni da essi concluse con il GSE non costituisce una posizione giuridica acquisita e non rientra nella tutela prevista all’articolo 17 della Carta, ragion per cui la modifica degli importi di tali incentivi o delle modalità della loro erogazione, effettuata da una disposizione nazionale quale l’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, non può essere assimilata a un pregiudizio del diritto di proprietà come riconosciuto al suddetto articolo 17. E fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la Corte esclude che la normativa nazionale censurata costituisca un’ingerenza nella libertà contrattuale delle imprese sancita dall’art. 16 della Carta.
Certezza del diritto e tutela dell’affidamento nei contratti di concessione di incentivi per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici
pubblicato in: Approfondimenti
